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Descrizione

Il Comitato dei Genitori si costituisce per iniziativa dei genitori eletti come rappresentanti nei consigli di classe e interclasse. La costituzione del Comitato è facoltativa e sancita dall’art. 15 comma 2 del DL 297/94 – Testo Unico (“i rappresentanti dei genitori nei consigli di classe e di interclasse possono esprimere un comitato dei genitori del circolo e dell’istituto”). Il Comitato dei genitori è  considerato una Associazione di Fatto che puo’ essere aperto alla partecipazione di tutti i genitori, ma in genere solo i rappresentanti di classe, di interclasse e di intersezione hanno diritto di voto. Perche’ la sua costituzione possa essere riconosciuta e’ necessario che venga redatto uno statuto, che questo venga approvato dall’assemblea dei rappresentanti, e che venga nominato un Presidente. Altre eventuali cariche sono facoltative.

Svolge essenzialmente una funzione di collegamento tra i rappresentanti di classe e di raccordo tra questi ultimi e gli eletti nel consiglio di istituto in ordine ai problemi emergenti nelle classi e all’occorrenza si fa portavoce dei genitori che segnalano problemi riguardanti la scuola e gli studenti.

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